1. Chiunque ha diritto di accesso immediato ai documenti amministrativi relativi alle pratiche per la concessione di impianti di trasmissione radiotelevisiva e di telefonia mobile, con facoltà di prenderne visione diretta e di ottenerne copia.
2. I comuni sono tenuti a dare pubblicità alle istanze dirette a ottenere provvedimenti autorizzatori o concessori o atti di altra natura comunque diretti all'installazione degli impianti di cui al comma 1 o alla modifica degli impianti medesimi con le modalità previste dagli statuti e dai regolamenti comunali e a trasmettere comunque, entro dieci giorni dal deposito, copia delle istanze e dei relativi allegati ai consigli circoscrizionali o di quartiere territorialmente competenti, nonché ai proprietari degli immobili interessati, ai portatori di interessi diffusi costituiti in comitati o in associazioni e alle associazioni ambientaliste riconosciute.
3. I soggetti interessati, compresi i portatori di interessi diffusi costituiti in comitati