Art. 6.
(Trasparenza e partecipazione).

      1. Chiunque ha diritto di accesso immediato ai documenti amministrativi relativi alle pratiche per la concessione di impianti di trasmissione radiotelevisiva e di telefonia mobile, con facoltà di prenderne visione diretta e di ottenerne copia.
      2. I comuni sono tenuti a dare pubblicità alle istanze dirette a ottenere provvedimenti autorizzatori o concessori o atti di altra natura comunque diretti all'installazione degli impianti di cui al comma 1 o alla modifica degli impianti medesimi con le modalità previste dagli statuti e dai regolamenti comunali e a trasmettere comunque, entro dieci giorni dal deposito, copia delle istanze e dei relativi allegati ai consigli circoscrizionali o di quartiere territorialmente competenti, nonché ai proprietari degli immobili interessati, ai portatori di interessi diffusi costituiti in comitati o in associazioni e alle associazioni ambientaliste riconosciute.
      3. I soggetti interessati, compresi i portatori di interessi diffusi costituiti in comitati

 

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o in associazioni e le associazioni ambientaliste riconosciute, possono formulare proprie osservazioni, depositare memorie, documenti e richieste, con le modalità e le facoltà previste dagli articoli 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, oltre che dalla vigente normativa comunale, entro il termine fissato dal comune. In caso di ispezioni, accessi, sopralluoghi, verifiche e accertamenti tecnici, ognuno di tali soggetti può chiedere di parteciparvi con propri tecnici.